Bonus facciate e la detrazione al 90%
L’obiettivo del bonus facciate è quello di incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sia residenziale privato che strumentale per le aziende, migliorare gli ambienti urbani e di conseguenza, la qualità della vita di chi li abita.
L’ambiente urbano delle nostre città, sempre più spesso, è caratterizzato da un comune degrado delle facciate degli edifici. Sono le facciate, in quanto parti più esterne dell’edificio, ad essere maggiormente esposte a intemperie, quindi all’aggressione di sostanze chimiche, dello smog, delle piogge, delle escursioni termiche. Inoltre, una scarsa manutenzione degli edifici, resta tra le prime cause del degrado delle facciate.
Il Bonus facciate al 90% è stato introdotto dai commi 219 e seguenti della Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020. In altri nostri articoli abbiamo descritto come funziona il Bonus edilizia 110% per i condomini che vogliono operare una ristrutturazione delle aree comuni (clicca qui per leggere il nostro articolo). In questo caso vi presentiamo una guida al Bonus Facciate al 90%.
Che cos'è il bonus facciate al 90%?
Si tratta di una detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) per il 90% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, per gli interventi di recupero e restauro delle strutture opache, quindi facciate, ma non le finestre, degli edifici esistenti.
A differenza del bonus 110%, la detrazione viene ripartita in dieci quote annuali uguali, a partire dall’anno in cui è sostenuta la spesa e nei nove anni successivi.
Non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino in due diverse agevolazioni il contribuente potrà scegliere solo un’opzione, in quanto la detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi.
Come funziona il bonus facciate
La detrazione fiscale del 90% si applica alle spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, o parti di essi, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, ovvero gli immobili delle aziende utilizzati per l’esercizio di impresa.
Cosa comprende bonus facciate?
- pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata (ovvero escludendo gli infissi), compresi balconi, ornamenti o fregi;
- recupero, restauro, rinnovamento e consolidamento della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi;
- manutenzione o sostituzione delle grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
- sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
- gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico (cappotto)* o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
- gli interventi di rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato;
- il trattamento dei ferri dell’armatura.
*Nel caso in cui gli interventi previsti non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma influiscono dal punto di vista termico (cappotto) o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio, è necessario seguire la normativa sulla prestazione energetica degli edifici.
La differenza tra il Bonus facciate ed il Bonus 110%
Per aderire al bonus 110% è necessario che gli interventi portino, nel loro complesso, al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, al conseguimento della classe energetica più alta, mentre per il Bonus facciate tale vincolo non è previsto.
Come si consegue tale miglioramento previsto dal Bonus 110%? Attraverso due tipologie di intervento trainanti:
- L’ isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare.
- La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari, sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti.
Bonus facciate balconi
- I balconi sono inclusi?
Nell’ambito degli interventi sui balconi, la detrazione spetta per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sottobalcone e del frontalino.
Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone (parapetti), trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso (Risposta 289/2020).
Altre spese detraibili con il bonus facciate
- Acquisto dei materiali;
- Progettazione degli interventi;
- Prestazioni professionali connesse ai lavori (perizie, sopralluoghi, rilascio dell’attestato di prestazione energetica – APE);
- Costi collegati agli interventi (installazione ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi);
- Imposte connesse alla realizzazione degli interventi (Iva, imposta di bollo, diritti per la richiesta dei titoli abilitativi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
A chi interessa il bonus facciate?
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o all’imposta sul reddito delle società (Ires) che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi. Nel dettaglio:
- Persone fisiche;
- Esercenti arte e professioni;
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali;
- Società semplici
- Associazioni tra professionisti;
- Società di persone;
- Società di capitali.
Chi può richiedere il bonus facciate?
Per ottenere il bonus facciate, i soggetti devono possedere a vario titolo l’immobile, nel dettaglio:
- Proprietari;
- Nudi proprietari;
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- Promissari acquirenti, a condizione di essere entrati in possesso dell’immobile;
- Locatari o comodatari. I contratti di locazione devono risultare regolarmente registrati al momento dell’inizio dei lavori o in quello in cui sono sostenute le spese (se antecedente all’avvio dei lavori).
- Accedono alla detrazione fiscale anche i conviventi del proprietario o detentore dell’immobile, che sostengono in tutto o in parte le spese. I conviventi sono:
- Familiari (coniuge, componente dell’unione civile, parente entro il 3° grado, affine entro il 2° grado);
- i conviventi di fatto (L 76/2016).
Dove si applica il bonus facciate?
Accedono alla detrazione gli interventi di recupero e restauro delle facciate di edifici esistenti situati nelle zone A o B ai sensi del DM 1444/1968.
- Le zone A sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (centro storico).
- Le zone B sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq (sono quelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A su cui insistono edifici o complessi edilizi di formazione recente o relativamente recente.)
Sono agevolabili anche gli interventi realizzati in parti del territorio assimilabili alle zone A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali; tale assimilazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Chi è escluso dal bonus facciate?
Sono esclusi i professionisti o gli imprenditori che conseguono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva, come ad esempio i professionisti che applicano il regime forfetario.
Vuoi scoprire se la tua impresa rientra nel Superbonus 110%? Leggi il nostro articolo specifico su tutti gli bonus per l’edilizia riservati alle aziende (clicca qui).
Quali sono le spese escluse dal bonus facciate?
- Rifacimento di terrazzi e lastrici solari, che sono invece pareti orizzontali (Risposta 185/2020).
- Interventi effettuati sulle facciate interne non visibili dalle strade o dai suoli ad uso pubblico;
- Interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni;
- Sostituzione di vetrate, infissi, portoni e cancelli;
- Interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile;
- Interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione con stessa volumetria classificabili come ristrutturazione edilizia).
Il futuro della città
La città, i centri abitati, i condomini e le abitazioni private vivono un processo di continua trasformazione; ogni bene edilizio, a prescindere dalla sua funzione e natura, è inevitabilmente soggetto a fenomeni di degrado ed obsolescenza tecnologica, funzionale ed economica.
Se state valutando di ristrutturare la vostra facciata o volete avere maggiori informazioni, non esitate a contattarci compilando il modulo sottostante. Lavoriamo insieme per la valorizzazione del patrimonio edilizio delle nostre città!